RSI - Rappresentanze Sindacali Interne

Rappresentanze sindacali interne (R.S.I.)

Péaquin Daniela Docente scuola primaria
Chicca Alessandra Docente scuola dell'infanzia

Compiti e funzioni:

Accordo collettivo quadro 1998

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 dall'organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 29/93 modificato ed integrato dal d.lgs. n. 396/97 e dal d.lgs. n. 80/98, sul testo dell'Accordo collettivo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL-Quadro e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998 alle ore 9.00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN) - nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell'Aringa

- ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL

CISAL

RDB-CUB

UGL  

Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo quadro:

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 5 COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.

4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:a) diritto ai permessi retribuiti ;b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 8 DECISIONI

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto. 

CCNL 2006-09, ART. 6 -  RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1. A livello di ogni istituzione scolastica ededucativa, in coerenza con l’autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo. 

2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: 

a)    proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b)    piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;

c)    criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

d)    criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

e)    utilizzazione dei servizi sociali;

f)      criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g)    tutte le materie oggetto di contrattazione. 

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: 

h)    modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i)       criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

j)       criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

k)     attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

l)       i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;

m)criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza. 

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

n)    nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

o)    verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 

3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione. 

4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionaleper le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto. 

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. 

6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.